Lo scrivo per precisione e citando :
L’ e-commerce indiretto(cioe’ per internet), e’ assimilato al commercio ambulante, senza obbligo di emissione dello scontrino, ricevuta o fattura, ma solo di tenuta del registro dei corrispettivi.
Le cessioni in questione sono regolamentate dall'art.2, comma 1, lettera oo), del DPR 21 dicembre 1996, n.696, in base al quale è stabilito l'esonero dalla certificazione dei corrispettivi (né fattura e né scontrino) per i soggetti che effettuano le vendite per corrispondenza via internet
In concreto, per le vendite ai consumatori privati di beni negoziati via Internet, non sussiste alcun obbligo di certificazione (fattura, scontrino o ricevuta fiscale) dell'operazione, essendo sufficiente la sola annotazione sul registro dei corrispettivi.
Ciao.
L’ e-commerce indiretto(cioe’ per internet), e’ assimilato al commercio ambulante, senza obbligo di emissione dello scontrino, ricevuta o fattura, ma solo di tenuta del registro dei corrispettivi.
Le cessioni in questione sono regolamentate dall'art.2, comma 1, lettera oo), del DPR 21 dicembre 1996, n.696, in base al quale è stabilito l'esonero dalla certificazione dei corrispettivi (né fattura e né scontrino) per i soggetti che effettuano le vendite per corrispondenza via internet
In concreto, per le vendite ai consumatori privati di beni negoziati via Internet, non sussiste alcun obbligo di certificazione (fattura, scontrino o ricevuta fiscale) dell'operazione, essendo sufficiente la sola annotazione sul registro dei corrispettivi.
Ciao.